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COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1
E’ costituita, un’Associazione non commerciale
senza fini di lucro denominata "Società Amatori Schäferhunde".
In caso di riconoscimento quale ONLUS ex D.Lgs. 04/12/1997 n. 460, alla
denominazione come sopra indicata sarà aggiunto l’acronimo “ONLUS”.
L’Associazione potrà usare la denominazione abbreviata "S.A.S." e
distinguersi con un proprio marchio.
L’Associazione ha sede in Modena o Provincia.
Essa mira a svolgere ogni più efficiente azione per migliorare,
incrementare e valorizzare la razza del cane da Pastore Tedesco per
potenziarne la selezione e l'allevamento; per valorizzarne e potenziarne
l’utilizzazione sia a fini di utilità sociale che a fini sportivi ai
quali tale razza risulta particolarmente idonea a svolgere compiti di
utilità sociale. Il tutto ai fini dell’adeguata selezione dei soggetti.
e) svolge attività di ricerca e di verifica volti al miglioramento
genetico, allo studio, all’incremento ed all’utilizzo della razza del
cane da Pastore Tedesco assolvendo gli incarichi in tale prospettiva
affidatigli dall’E.N.C.I., concordando con questo interventi mirati al
conseguimento dei programmi dell’associazione e fornendo supporti
tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista nel disciplinare del
Libro Genealogico, come previsto attualmente nell’art. 21 dello Statuto
Sociale E.N.C.I..
Art. 2
Per il conseguimento dei fini di cui sopra la
Società:
a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento della razza del cane
da Pastore Tedesco ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i
suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale
rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
b) può associarsi all'Ente Nazionale della Cinofila Italiana (E.N.C.I.)
e ad ogni altro Ente Nazionale, estero o internazionale avente scopi
sociali analoghi a quelli della S.A.S. o ad essi conferenti, dei quali
osserverà le norme e le direttive, risolvendo scrupolosamente gli
incarichi che le saranno da esso delegati;
c) organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con
l'E.N.C.I., con le Società Cinofile da questo riconosciute, oppure con
altri Enti o Società Specializzate, anch'essi interessati, a tali
iniziative, notificandone l'E.N.C.I., ai fini dell'approvazione e del
riconoscimento nel quadro e con la disciplina da questi stabilite.
d) cura, promuove ed organizza prove volte alla verifica dei requisiti
caratteriali tipici della razza del Cane da Pastore Tedesco in relazione
ai quali tale razza risulta particolarmente idonea a svolgere compiti di
utilità sociale. Il tutto ai fini dell’adeguata selezione dei soggetti.
e) svolge attività di ricerca e di verifica volti al miglioramento
genetico, allo studio, all’incremento ed all’utilizzo della razza del
cane da Pastore Tedesco assolvendo gli incarichi in tale prospettiva
affidatigli dall’E.N.C.I., concordando con questo interventi mirati al
conseguimento dei programmi dell’associazione e fornendo supporti
tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista nel disciplinare del
Libro Genealogico, come previsto attualmente nell’art. 21 dello Statuto
Sociale E.N.C.I..

SOCI
Art. 3
Possono essere soci della S.A.S. tutti i cittadini
italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse e
simpatia per il miglioramento della razza del cane da Pastore Tedesco,
la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal
presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio.
Art. 4
I Soci della Società si distinguono in:
a ) Ordinari
b) Juniores (di minore età)
c ) Onorari
Art. 5
L'Assemblea Generale dei Soci stabilisce, con
propria deliberazione che sarà valida sino a quando non sarà sostituita
da altra deliberazione successiva, la misura delle quote annuali dovute
alla Società dai Soci. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento di
alcuna quota associativa.
Art. 6
Per far parte in qualità di Socio della Società
occorre presentare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di
due Soci presentatori e indirizzata al Presidente. In tale domanda deve
essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le
norme dello Statuto Sociale e la disciplina relativa, nonché ad
osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o
dall'Assemblea. Su ciascuna domanda decide il Consiglio il quale, in
caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i
motivi della propria decisione.
Nel solo caso di rigetto di una domanda a Socio avanzata da persona già
associata all'E.N.C.I., questa potrà avanzare ricorso al Consiglio Direttivo
dell'E.N.C.I. medesimo.
L’adesione alla S.A.S. non può essere assoggettata ai limiti temporali.
Art. 7
Il Socio è tenuto annualmente al pagamento di una
quota sociale, determinata nel suo importo dall’Assemblea.
La quota sociale non è rivalutabile.
La prima quota sociale versata al momento della richiesta
dell’associazione vale per l’anno in corso.
Il Socio potrà presentare un formale atto di dimissioni alla S.A.S. a
mezzo lettera raccomandata A.R. entro il 31 ottobre di ciascun anno. Le
dimissioni avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio dell’anno
successivo.
Art. 8
La qualità di Socio è intrasmissibile e si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 7;
b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo
successivamente al 1° marzo di ogni anno;
c) per espulsione, deliberata dall’Assemblea Generale dei Soci su
proposta del Collegio dei Probiviri a seguito di procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 28 septies.
Chi per qualsiasi ragione cessa dalla qualità di Socio, perde ogni
diritto relativo ma non è esonerato dagli impegni assunti.
Art. 9
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci
Ordinari e Juniores regolarmente iscritti ed in regola col versamento
della quota sociale per l'anno in corso e ai Soci Onorari.
L’esercizio del diritto di voto è riservato ai soci maggiorenni che
risultino associati anche nell’anno precedente.

GLI ORGANI SOCIALI
Art. 10
Sono organi della Società:
a) l'Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Presidente del Collegio dei Probiviri
e) il Collegio Sindacale
f) il Comitato Esecutivo
c) il Comitato Tecnico
d) il Giudice Istruttore

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art. 11
L'Assemblea Generale è composta dai Soci in regola
con il versamento della quota sociale per l'anno in corso che siano Soci
dall'anno precedente.
Ogni Socio, con diritto al voto, può farsi rappresentare in Assemblea da
un altro Socio mediante delega scritta e firmata; non sono ammesse più
di cinque deleghe per persona.
Le deleghe debbono essere depositate il giorno prima che l’Assemblea
abbia inizio, entro le ore 20.00.
La Segreteria ritirerà le deleghe e consegnerà per ciascun delegato una
ricevuta con l’indicazione del nome del socio delegato ed il numero di
voti dei quali è portatore.
Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è
consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad
un altro.
Il giorno dell’Assemblea ciascun Socio potrà esercitare il diritto di
voto, per sé e per altri, eventuali deleganti, dopo essere stato
identificato da parte della “SEGRETERIA” alla quale consegnerà
l’eventuale ricevuta relativa alle deleghe depositate a suo nome,
ricevendo il contrassegno da consegnare in cambio della scheda.
Il Socio può anche votare a mezzo posta compilando la scheda predisposta
dagli uffici della S.A.S. ed inviandola personalmente al notaio designato
dal Consiglio Direttivo, che provvederà a consegnarla in sede di
assemblea agli scrutatori dopo aver verificato la validità del voto.
Art. 12
L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal
Presidente o in sua assenza da uno dei Vice Presidenti oppure, qualora
il Presidente lo richieda, da un Socio chiamato dai presenti a
presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione
dell'Ordine del Giorno, eleggere fra i presenti tre Scrutatori, cui
spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai
Soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede
segrete, il conto dei risultati.
L'Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza di voti; in
caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra
immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al
conseguimento di un risultato di maggioranza.
Art. 13
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno
una volta all'anno in Modena entro la fine del mese di giugno per
l’approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’anno
precedente.
In via straordinaria può essere convocata sempre in Modena in qualsiasi
altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne
sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale
o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.
La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio per posta ai
Soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno
40 giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti
debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione,
nonché l'ordine del giorno da trattare.
L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di
persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci.
Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Art. 14
L'Assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale della Società
b) sulla elezione delle cariche sociali
c) sui rendiconti finanziari
d) sulle modifiche dello Statuto
e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei
Soci prevista nell'art. 4
f ) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
Spetta, inoltre, all'Assemblea eleggere i Consiglieri, il Presidente dei
Probiviri e due supplenti, i Sindaci effettivi e supplenti, il Giudice
Istruttore e due supplenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15
Il Consiglio Direttivo è composto di 13
Consiglieri, di cui 12 eletti dall'Assemblea Generale fra i Soci e uno
nominato dall'E.N.C.I.
I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere
rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi
motivo uno o più Consiglieri questi verranno sostituiti dall'Assemblea
nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta
in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che
essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei
Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti
in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla
convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci per le nuove elezioni del
Consiglio.
Art. 16
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare
gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea
Generale dei Soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione
sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti operativi,
economici e finanziari, predispone entro il 30 novembre di ogni anno il
bilancio preventivo per l'annata successiva; decide sulle domande di
ammissione di nuovi Soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende
al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne
assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le
remunerazioni, etc., etc.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo provvede, altresì alla
nomina del Presidente e di 2 (due) Vice Presidenti della Società, di un
Direttore, di un Segretario e di un Tesoriere.
Il Presidente ed i Vice Presidenti devono essere eletti fra i
Consiglieri; Direttore, Segretario e Tesoriere possono anche non essere
membri del Consiglio; non lo saranno mai allorché ricevano una
remunerazione per il loro lavoro.
Art. 18
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una
volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno
il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei
Sindaci.
Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno sette
giorni prima di ciascuna riunione.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, da uno
dei due Vice Presidenti o, qualora anche questi mancassero, dal
Consigliere più anziano d'età. Le sue riunioni sono valide quando è
presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di
parità prevale il voto di chi presiede.
I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato
motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti
dalla carica.

IL PRESIDENTE
Art. 19
Il Presidente ha la rappresentanza legale della
Società sia nei rapporti interni che in quelli esteriori; vigila e cura
perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea;
provvede a quanto si addice alla osservanza delle disposizioni
statutarie e alla disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue
deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte
all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di
assenza o di impedimento il Presidente è sostituito da uno dei Vice
Presidenti. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la
nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.
Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario anche non
Consigliere purché Socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle
riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.

I COMITATI
Art. 20
I1 Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e
da 4 membri del Consiglio da questo designati.
Esso ha il compito di deliberare in materia di ordinaria amministrazione
o in casi di particolare urgenza, con l'obbligo di sottoporre i propri
provvedimenti al Consiglio Nazionale alla prima riunione.
Art. 21
I1 Comitato Tecnico è composto di nove membri ed è
così costituito:
a) dal Presidente della Società che è anche Presidente del Comitato;
b) dal Consigliere già designato dal1’E.N.C.I.;
c) da sette esperti nominati dal Consiglio della Società.
Essi durano in carica tre anni e possono venire riconfermati; qualora
durante il triennio venissero a mancare per dimissioni o per altre cause
uno o più membri del Comitato Tecnico, spetta al Presidente della
Società richiederne la sostituzione agli Enti o Organi competenti. In
caso di dimissioni del Consiglio o di nomina di un Commissario
Straordinario anche il Comitato Tecnico si intenderà decaduto: la sua
ricomposizione verrà disposta successivamente dopo l'elezione del nuovo
Consiglio e secondo le norme del presente Statuto.
Il Comitato Tecnico ha il compito di indirizzare il Consiglio ed i Soci
verso il raggiungimento di quei risultati che rappresentano gli scopi
zootecnici della Società.
Tutte le iniziative rivolte al miglioramento della razza in Italia, al
controllo degli allevamenti, alla individuazione ed all'impiego dei
migliori riproduttori, alla preparazione degli allievi giudici, allo
svolgimento delle manifestazioni, ecc. rientrano nella competenza del
Comitato Tecnico il quale dopo essersi pronunciato al riguardo,
sottoporrà al Consiglio le proprie conclusioni ed i propri suggerimenti.
Spetta al Consiglio di pronunciarsi definitivamente sulle proposte così
formulate dal Comitato Tecnico e, in quanto possibile, di attuarle
rendendosi anche interprete delle medesime presso l'E.N.C.I. e i suoi organi
competenti.
Art. 22
Per la convocazione dei Comitati e per il loro
funzionamento valgono le norme già indicate all'art. 18 per il
Consiglio.

IL COLLEGIO SINDACALE
Art. 23
Il patrimonio della Società è costituito:
a) dai beni mobili e immobili;
b) dalle somme accantonate;
c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate della Società sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai Soci;
b) dagli eventuali contributi concessi dall'E.N.C.I. o da altri Enti o
persone;
c) dalle attività di gestione;
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
Art. 23 bis
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per
la realizzazione delle attività istituzionali della S.A.S. e di quelle ad
esse direttamente connesse.
Art. 24
in caso di scioglimento dell’Associazione, per
qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra
Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,
sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, c. 190 L. 23/12/96
n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 25
L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31
dicembre; delle risultanze finanziarie sono responsabili personalmente i
Consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea Generale dei Soci con
l'approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni
relativi
Entro il 30° giorno antecedente a quello fissato per l’Assemblea
Ordinaria che lo deve discutere, il rendiconto economico finanziario
redatto dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato al Collegio
Sindacale per gli adempimenti che loro competono. Il Rendiconto deve
restare depositato in copia nella sede dell’Associazione, con la
relazione del Consiglio Direttivo e quella dei Sindaci, durante i
quindici giorni che precedono l’Assemblea e finché non sia approvato,
affinché i soci possano prenderne visione.
Art. 26
La revisione contabile è affidata ad un Collegio
Sindacale composto di tre Sindaci, eletti dall'Assemblea Generale dei
Soci i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
L’Assemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di due Sindaci
Supplenti.

ORGANISMI PERIFERICI
Art. 27
Il Consiglio può riconoscere Organismi Periferici
allorquando ritenga che ciò sia utile alla realizzazione degli scopi
sociali. Le norme, le funzioni e i limiti di ciascun Organismo sono
precisati nei relativi regolamenti.

LE NORME DISCIPLINARI
E IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 28
Qualsiasi socio, anche se riveste cariche in seno
alla S.A.S., è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le
disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo i regolamenti
sociali nonché quelli concernenti i passaggi di proprietà, la denuncia e
l’iscrizione delle cucciolate, le regole della correttezza e l’onore
sportivo. Il Socio che trasgredisca a tali obblighi o che, in ogni caso,
con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale e/o materiale
alla S.A.S. è passibile di sanzioni disciplinari che sono deliberate dal
Collegio dei Probiviri. Ove il soggetto responsabile delle violazioni di
cui sopra, risulti non essere socio S.A.S. al momento del fatto contestato
il Consiglio Direttivo provvederà a far propria la denuncia
trasmettendola alla Commissione di Disciplina E.N.C.I., per quanto di
eventuale competenza. Allo stesso modo si procederà ove l’incolpato, per
qualsiasi ragione, perda la qualità di socio S.A.S. successivamente al
fatto contestato. In questo caso alla denuncia saranno allegati tutti
gli atti eventualmente già compiuti inerenti al procedimento.
Art. 28 bis
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri:
uno eletto dall’Assemblea dei soci, uno nominato dal Consiglio Direttivo
ed il terzo nominato dall’incolpato. Non potrà essere eletto o nominato
nel collegio chi riveste già incarichi negli organi sociali.
Tutti i membri del collegio dovranno essere soci S.A.S. ed essere scelti di
preferenza tra avvocati o magistrati e, in ogni caso, tra persone dotate
di competenza ed esperienza in campo giuridico.
Il Collegio è presieduto dal membro eletto dall’Assemblea dei Soci.
Spetta all’Assemblea dei Soci eleggere anche due supplenti del Giudice
Istruttore e due supplenti del Presidente del Collegio dei Probiviri. In
caso di dimissioni, di impedimento, di astensione o di ricusazione
dell’effettivo, il Consiglio Direttivo indicherà tra i supplenti quello
incaricato di assumere le funzioni di effettivo per ogni singolo
procedimento.
Qualora, per qualsiasi causa venissero a mancare i membri effettivi o i
supplenti, questi dovranno essere sostituiti dall’Assemblea nella sua
prima riunione e rimarranno in carica fino a quando vi sarebbero rimasti
i membri che sono venuti a mancare.
Il Giudice Istruttore ed il Presidente del Collegio dei Probiviri
restano in carica tre anni.
Art. 28 ter
Le cause di astensione o ricusazione del Giudice
Istruttore e del presidente del Collegio dei Probiviri sono quelle
indicate nei rispettivi articoli del Codice di Procedura Penale, ove
applicabili. Gli altri membri del Collegio non possono essere ricusati.
Le istanze di astensione e ricusazione dovranno essere illustrate e
documentate a pena di inammissibilità a mezzo di lettera raccomandata da
inviarsi al Consiglio Direttivo entro il termine perentorio di quindici
giorni dal ricevimento della prima comunicazione relativa al
procedimento disciplinare avviato. Il Consiglio Direttivo deciderà, con
propria motivata e insindacabile delibera, nella riunione immediatamente
successiva al ricevimento dell’istanza.
I termini temporali previsti per il procedimento disciplinare rimangono
sospesi dalla ricezione dell’istanza di ricusazione fino alla
comunicazione all’incolpato della relativa delibera assunta dal
Consiglio Direttivo.
Art. 28 quater
Le denuncie a carico di un socio dovranno essere
avanzate per iscritto al Consiglio Direttivo entro tre mesi dal fatto o
da quando il denunciante ne è venuto a conoscenza.
A pena di inammissibilità le denuncie, dovranno essere debitamente
sottoscritte e dovranno contenere nome, cognome e domicilio
dell’esponente, le circostanze ed il momento nei quali il denunciante è
venuto a conoscenza dei fatti esposti, una chiara esposizione dei fatti
e i relativi elementi di prova.
Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva al ricevimento,
prenderà visione della denuncia e la inoltrerà entro trenta giorni al
Giudice Istruttore.
Il Consiglio Direttivo con propria delibera, potrà direttamente
promuovere il procedimento disciplinare nei confronti di un socio.
La denuncia inoltrata dal Consiglio Direttivo dovrà possedere i
requisiti previsti dal presente articolo, dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante della S.A.S. e dovrà essere inviata al Giudice
Istruttore entro trenta giorni dalla delibera assunta dal C.D.N..
Nella stessa riunione in cui il C.D.N. prenderà visione della denuncia,
ovvero delibererà di inoltrare denuncia a carico di un socio, il C.D.N.
provvederà a nominare il componente del Collegio dei Probiviri, dandone
comunicazione al Presidente del Collegio.
Per ogni procedimento sarà assegnato un numero progressivo al
ricevimento della denuncia.
A cura degli uffici S.A.S., sarà istituito un registro dal quale
risulteranno in ordine cronologico le denuncie ricevute, la composizione
del collegio e l’esito del procedimento.
Art. 28 quinques
Entro trenta giorni dal ricevimento degli atti il
Giudice Istruttore provvederà a contestare all’incolpato gli addebiti a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, concedendogli
il termine di giorni trenta dal ricevimento per presentare difese
scritte, addurre le prove o gli elementi di prova a sua discolpa ed
indicare la persona da lui scelta per far parte del Collegio dei
Probiviri. La contestazione dovrà contenere l’indicazione dei fatti
addebitati e delle norme che si assumono violate.
La contestazione sarà inviata al domicilio del socio risultante presso
la sede sociale.
Ove, per qualsiasi causa, la raccomandata contenete la contestazione
fosse restituita al mittente il testo integrale della contestazione sarà
pubblicato nella rivista sociale ed i trenta giorni decorreranno dal
giorno dell’invio della rivista ai soci.
Allo scadere dei trenta giorni, ove il socio incolpato non abbia
provveduto a nominare un membro per comporre il collegio dei Probiviri,
quest’ultimo sarà composto dal membro eletto dall’assemblea, da quello
eletto dal C.D.N. e alternativamente da uno dei Soci eletti dall’assemblea
quali Presidenti supplenti del collegio dei Probiviri a partire dal più
anziano d’età.
Nell’impossibilità di incaricare uno dei Presidenti supplenti sarà
incaricato con lo stesso procedimento uno dei giudici Istruttori
supplenti.
Il Giudice Istruttore avrà quattro mesi dal ricevimento degli atti per
provvedere a compiere gli atti istruttori ritenuti necessari ed
eventualmente richiesti dall’incolpato, ivi compresa l’audizione del
medesimo.
Completata l’istruttoria il Giudice Istruttore provvederà a trasmettere
al Presidente del Collegio dei Probiviri copia del fascicolo contenete
le conclusioni e contestualmente ne darà avviso all’incolpato il quale
potrà, a proprie spese ottenere copia degli atti e dei documenti
acquisiti i cui originali rimarranno depositati presso la sede sociale.
Il Presidente dei Probiviri provvederà a convocare il Collegio entro
trenta giorni dal ricevimento degli atti. Della riunione sarà dato
avviso all’incolpato il quale potrà essere presente per essere sentito
dal Collegio e potrà presentare ulteriori memorie difensive.
Ove il Collegio ritenesse necessario ai fini del decidere compiere atti
istruttori ingiustificatamente trascurati dal Giudice Istruttore
provvederà ad assumerli, fissando all’uopo una nuova riunione,
diversamente, sentito il Presidente della S.A.S., si riunirà per
deliberare.
Salvo casi eccezionali le riunioni e le audizioni relative al
procedimento disciplinare dovranno svolgersi presso la sede sociale.
La decisione sarà presa a maggioranza. La decisione assunta dal Collegio
dei Probiviri dovrà essere scritta, motivata e sottoscritta da almeno
due dei suoi membri ed essere depositata presso la sede centrale S.A.S.
entro trenta giorni dal momento in cui il Collegio si è riunito per
deliberare.
Il Consiglio procederà nella sua prima riunione, con propria delibera,
all’attuazione del provvedimento disciplinare emesso dai Probiviri che è
inappellabile di fronte ad altri organi dell’associazione, ferma
restando la sua natura di atto endoassociativo e, conseguentemente la
sua impugnabilità in sede giurisdizionale nei modi e nelle forme
previste dalla legge. La relativa facoltà di impugnazione dovrà essere
esercitata dall’interessato, a pena di decadenza, entro tre mesi dal
ricevimento della delibera del CDN e del provvedimento dei Probiviri che
con essa si pone in attuazione . Sia il Giudice Istruttore sia il
Collegio dei Probiviri sentiranno se richiesti anche il denunciante.
Di tutti gli atti del procedimento disciplinare sarà redatto e
sottoscritto verbale.
Art. 28 sexies
In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà sospendere, in
via provvisoria, il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa
che il Giudice Istruttore si pronunci sulla sospensione, con facoltà per
il Giudice di revocarlo o di sospenderla sino all’esito
dell’istruttoria.
In caso di sospensione provvisoria tutti gli atti dovranno essere
inviati al Giudice Istruttore entro cinque giorni dall’assunzione della
delibera di sospensione e, entro lo stesso termine, dovranno essere
inviati per conoscenza all’incolpato il quale avrà facoltà di far
pervenire memorie difensive al Giudice Istruttore.
Il Giudice Istruttore dovrà, comunque, provvedere a confermare,
sospendere o revocare la sospensione entro trenta giorni dal ricevimento
degli atti. I termini di cui sopra sono da intendersi come perentori e
la loro mancata osservanza comporterà la cessazione degli effetti della
delibera di sospensione fino alla pronuncia del Giudice Istruttore in
ordine alla sospensione stessa.
Art. 28 septies
I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare
a carico di un socio della Società sono i seguenti: censura, sospensione
fino ad un massimo di tre anni.
In casi di particolare gravità che comportino l’espulsione del socio, il
Collegio dei Probiviri, nell’adottare la sospensione nella misura
massima prevista, avanzerà al Consiglio Direttivo anche la proposta
motivata del provvedimento di espulsione, che dovrà essere sottoposta
dal C.D.N. all’Assemblea Generale dei Soci la quale si pronuncerà nella
prima assemblea utile in merito all’espulsione del socio.

VARIE
Art. 29
Tutte le cariche in seno alla Società sono
gratuite.
Art. 30
Il presente Statuto, dopo l'approvazione
dell'Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato.
Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all'Assemblea
Generale se non dal Consiglio della Società, oppure da almeno un terzo
dei Soci aventi diritto al voto in Assemblea.
In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al
Presidente e firmata dai proponenti.
Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere
adottate per votazione da una Assemblea Generale in cui siano presenti o
rappresentati con delega almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto
al voto.
Art. 31
Nella sua qualità di socio collettivo
dell’E.N.C.I. la S.A.S. gli riconosce compiti di tutela e vigilanza tra i
quali, in caso di documentato irregolare funzionamento di nominare un
Commissario "ad acta" o di sciogliere gli organi sociali e nominare un
commissario straordinario il cui mandato non può avere durata superiore
a mesi sei, come previsto dall’art. 28 dello Statuto E.N.C.I..
Le norme relative ai rapporti tra SAS ed E.N.C.I. saranno, comunque,
disciplinate ai sensi dell’art. 21 dell’attuale Statuto sociale E.N.C.I..
Art. 32
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si
fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di
diritto.

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